Lo statuto dell'Associazione Culturale
"Il Merletto di Chioggia"


ART. 1 -È costituita l’Associazione culturale denominata “Il Merletto di Chioggia”, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte e la tecnica del merletto tipico della città di Chioggia.

L’Associazione può operare con altre organizzazioni e manifestazioni inerenti il ricamo, il merletto e le arti femminili in genere ad esclusivo scopo culturale, ricreativo e di salvaguardia del patrimonio artistico mondiale e più precisamente può operare per la promozione e lo sviluppo del merletto tipico del territorio chioggiotto promuovendone la divulgazione, l’insegnamento e la sua cultura in campo locale, nazionale ed internazionale.

ART. 2 – Sede 

L’Associazione ha sede a Chioggia in Calle Fattorini, 257.

Possono essere istituite delegazioni anche fuori dal territorio della città purché i manufatti da queste eseguiti, siano riconducibili e ben identificabili con la provenienza originaria della città di origine e quindi di Chioggia.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L’Associazione è apolitica, non ha alcuno scopo di lucro e si propone il fine di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione della cultura artigianale e artistica tradizionale del settore del merletto e del ricamo.

Per il raggiungimento del proprio fine l’Associazione svolge pertanto attività didattica, con compiti di formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione delle attività artistico-artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità. 

In particolare l’Associazione viene a promuovere la ricerca e la salvaguardia dei disegni e delle tecniche tipiche del merletto a fuselli e a filet di Chioggia e la diffusione di conoscenze pratiche attraverso:

- la progettazione e la produzione di oggetti realizzati con tecniche artigianali quali: lavorazione a tombolo, a filet, macramè, ricamo, cucito e altri riguardanti il tessile in generale;

- la realizzazione di corsi formativi finalizzati alla promozione e alla diffusione delle culture artistiche e artigianali con diverse tecniche manuali inerenti ad arti ed antichi mestieri;

- l'organizzazione di esposizioni, di eventi e di ogni altra attività riguardante l’arte e l’artigianato;

- la gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali;

- la produzione di pubblicazioni rappresentative del merletto con particolare riferimento a quello a tombolo ricavato da disegni tipici del territorio che ne caratterizzano l’appartenenza.

L’associazione si uniforma all’attuale normativa prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 – Patrimonio e proventi.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, da erogazioni, donazioni,  legati, lasciti o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da soci fondatori, da tutti quelli che aderiscono all’associazione e dai versamenti o successive oblazioni che possono effettuare gli associati, Enti pubblici o privati;

- redditi derivanti dal patrimonio e dai fondi derivanti da eccedenze eventuali di bilancio, dagli introiti realizzati nello svolgimento dell’attività e delle manifestazioni culturali quali mostre ed esposizioni in genere.

Il consiglio direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione dalle varie tipologie di associati. Tale quota deve essere versata annualmente entro il primo trimestre dell’anno al cassiere, che rilascerà ricevuta quietanzata. Il non versamento almeno della quota minima, causerà morosità secondo gli articoli successivi.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di successivo esborso, rispetto al versamento originario, salvo l’adeguamento annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun aderente, a effettuare versamenti liberi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo da raggiungere per ciascun associato. Tali versamenti sono a fondo perduto, in nessun caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte dell’associato, recesso e/o esclusione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non comporta rivalutazioni della quota o contributi associativi.

ART. 5 - Soci

Sono Soci dell’Associazione tutte le persone che, aderendo ai suoi principi e finalità, ne facciano richiesta. 

L’Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori;

- Soci ordinari o soci sostenitori, successivamente ammessi;

- Soci benemeriti, che, per decisione del Consiglio Direttivo, vengano riconosciuti particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione per aver apportato benefici morali o materiali all’associazione.

Non possono essere iscritti alla Associazione coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale.

Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La presenza all’associazione sarà certificata dalla appartenenza del proprio nominativo nel libro degli associati gestito dal cassiere.

L’adesione all’associazione comporta all’associato il diritto di discussione e voto nell’assemblea degli associati come meglio esposto nei successivi articoli.

Chi intende aderire all’associazione, deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo indicando:

- la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e l’impegno ad approvare e rispettare statuto e regolamenti

- copia della ricevuta del versamento della quota associativa.

Il consiglio direttivo deve provvedere a deliberare l’accoglimento del nuovo associato, in ordine alle domande di ammissione, entro novanta giorni dal loro ricevimento e sulla base dei documenti raccolti; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende respinta la richiesta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto a spiegare la motivazione. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà a recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello della notifica.

In presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievoli all’associazione, ed incompatibili con le finalità della medesima, o per morosità, o per mancato rispetto di almeno uno degli articoli del presente statuto o degli eventuali regolamenti, chiunque partecipi all’associazione, può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

L’esclusione ha effetto immediato alla data di pubblicazione del decreto del consiglio. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire all’arbitro a complete proprie spese, di cui al presente statuto, chiedendo la sospensione della delibera.

I soci fondatori sono coloro che hanno provveduto alla costituzione dell’associazione come risulta dall’atto costitutivo.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di voto nelle assemblee e possono assumere cariche sociali elettive solo se regolarmente iscritti e abbiano la maggiore età.

Ogni socio è tenuto alla osservanza dello Statuto e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma dell’Associazione. In particolare è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita dell’Associazione assolvendo i compiti affidatigli;

- garantire l’unità operativa dell’Associazione astenendosi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possano essere di danno all’Associazione stessa;

- tenere, nei confronti degli altri soci, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

- tenere una irreprensibile condotta morale;

- concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l’Associazione.

ART. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea degli associati

- il consiglio direttivo

- il presidente ed il suo vice presidente

- il segretario

- il cassiere

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Nel caso in cui venissero stabiliti dei puri rimborsi spese, questi dovranno rientrare nei limiti previsti dalla normativa sulle associazioni senza scopo di lucro.

ART. 8 – L’assemblea degli associati.

L’assemblea è sovrana. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione in regola con il versamento della quota annuale. L’assemblea si riunisce di norma almeno una volta l’anno, salvo riunioni straordinarie per:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- nominare i membri del consiglio direttivo per cariche rimaste vacanti a seguito di dimissioni;

- deliberare gli indirizzi generali approvando il programma delle attività associative, proponendo novità o modifiche alle attività realizzate o da realizzare;

- deliberare sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione, nonché dei fondi di riserve anche durante la vita dell’associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- eventuali comunicazioni di intento da parte del consiglio direttivo, come la consultazione per scelte artistiche, ludiche ecc.

L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o almeno due terzi dei componenti il consiglio direttivo.

L’assemblea è convocata con raccomandata anche a mano o spedita agli associati almeno due giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, se diversa. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di manifesti murali, telefonicamente o per e-mail. In caso di urgenza, l’assemblea potrà essere convocata anche in termini abbreviati, tuttavia il preavviso non potrà essere inferiore alle 24 ore.

Le riunioni dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati, almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche lo stesso giorno, un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni associato, qualunque sia la categoria a cui appartiene, ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da consegnare alla presidenza dell’assemblea. Ogni socio non potrà rappresentare più di un socio.

La presidenza dell’assemblea spetta al presidente, o in caso di assenza al vice presidente, al segretario e successivamente al consigliere più anziano. Il presidente dell’assemblea è assistito dal segretario, eventualmente sostituito da un socio eletto in seduta, che annoterà nel verbale, le deliberazioni prese dall’assemblea. Tale verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le votazioni saranno fatte su decisione del presidente dell’assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. All’assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell’associazione.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea che ne determina il numero e la durata in carica.

I Membri del Consiglio sono eletti a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere il massimo delle preferenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venisse formata una lista unitaria, l’elezione potrà avvenire per acclamazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche in altre associazioni che operano nell’ambito delle medesime discipline.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare dovrà anche:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti;

- attuare le linee programmatiche di attività fissate dall’Assemblea;

- determinare la quota associativa annuale dovuta dai soci.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove ogni qualvolta lo richiederà il Presidente, ovvero a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

La convocazione sarà effettuata con lettera, fax, posta elettronica o sms spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, in forma verbale con avviso diretto a tutti i Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica per l’intero periodo previsto dall’Assemblea. Le eventuali dimissioni nel corso del mandato, dovranno essere comunicate in forma scritta. La sostituzione dei Consiglieri dimessi sarà fatta nel rispetto delle norme di cui al precedente ART. 8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino più della metà dei componenti del Consiglio stesso.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – Presidente

Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente presiede l’assemblea degli associati e il consiglio direttivo. Salvo diversa decisione del consiglio, cura l’esecuzione delle delibere, sorveglia l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, cura la predisposizione dei bilanci, firma la corrispondenza, le deliberazioni, ed ogni altro documento riguardante l’attività dell’associazione.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

ART. 11 – Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i consiglieri in carica. Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto.

ART. 12 – Cassiere

Il Tesoriere/Cassiere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i consiglieri in carica. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto. Le sue mansioni riguardano la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.

ART. 13 – Quote associative

Le quote associative ordinarie sono dovute da ciascun socio per tutto  l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria per tutto l’anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la perdita della qualità di socio, trascorsi trenta giorni dal terzo sollecito da parte del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali  non sono  né rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 14 - Revisori dei Conti

Se particolari esigenze lo richiedono o qualora lo preveda una disposizione di legge l’Assemblea può nominare i Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplementi e stabilire la loro durata in carica. Le attribuzioni del Collegio riguardano il controllo della attività dell’Associazione e la certificazione, in occasione delle riunioni dell’Assemblea, della veridicità e conformità dei bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, o quant’altro richiesto dall’Assemblea che li ha nominati.

ART. 15 – Probiviri

L’Assemblea può nominare i Probiviri in un numero di tre e stabilire la durata in carica. I componenti del Collegio dei Probiviri  sono:

la consulenza preventiva agli Organi dell’Associazione ed ai Soci su questioni attinenti l’applicazione delle regole societarie;

l’attività di amichevoli compositori di qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra soci o fra soci e organi dell’Associazione;

la determinazione dei provvedimenti disciplinari (richiamo, sospensione, espulsione) da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Gestione finanziaria e rendiconto

L’esercizio sociale e finanziario si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro il termine indicato all’Art. 8  il Consiglio Direttivo  sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

ART. 17 – Divieti

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente statuto possono essere disciplinate in apposito regolamento attuativo stabilito ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi speciali in materia.

 Il Presidente